FAQ

Ecco una sezione del nostro sito con alcune delle domande più frequenti che riscontriamo nei nostri clienti. Abbiamo pensato di proporvi le nostre risposte per aiutare tutti coloro che si apprestano ad avvicinarsi ad un immobile ad avere una visione più chiara e completa

l’articolo 1759 del Codice Civile affida al mediatore il compito di “comunicare” (e non garantire): alle parti le circostanze a lui” note”, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’ affare , che possono influire sulla conclusione di esso”, senza alcun obbligo di indagare per apprendere circostanze diverse da quelle conosciute.

Il dovere di informazione vuol dire svolgere una serie di compiti al fine di offrire un servizio imparziale ed esaustivo.
  • valutare correttamente l’immobile al fine di determinarne il corretto valore di mercato;
  • chiedere al venditore di fornirgli tutti i documenti e tutte le informazioni che riguardano l’immobile che vuole vendere, ovvero la planimetria, l’atto notarile di acquisto, le visure catastali, le dotazioni e lo stato dell’immobile, tutti gli aspetti che riguardano il condominio,  l’A.P.E., ecc.;

Sì, è possibile detrarre fiscalmente l’importo della mediazione pagato all’Agenzia Immobiliare nella misura del 19%, ma solo nel caso in cui la stessa sia relativa all’acquisto dell’abitazione principale e comunque per un importo annuo non superiore ai 1.000 euro. Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, sempre nel limite complessivo di 1000 euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari per quota pari alla percentuale di proprietà. Per ottenere l’ agevolazione fiscale occorre riportare in atto notarile l’importo dei compensi pagati e i dati fiscali dell’Agenzia Immobiliare.

Dal 1º luglio 2010, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, la commerciabilità dei fabbricati è subordinata anche all’attestazione, resa in atto dalla parte venditrice o con apposita relazione tecnica, di conformità dei dati urbanistici e delle planimetrie catastali depositate in catasto allo stato di fatto dell’immobile.

L’attestato di prestazione energetica -APE- è obbligatoria per i trasferimenti di proprietà di un immobile a titolo oneroso e sia per la redazione e registrazione dei contratti di locazione immobiliare presso l’Agenzia delle Entrate.

Se non viene allegato si è soggetti ad una multa che va da 3.000 a 18.000 euro.

Il venditore ha l’obbligo di consegnare all’acquirente l’APE – o comunque di mettere a disposizione anche nella fase preliminare della trattativa – affinché quest’ultimo possa conoscere la classe energetica dell’immobile e quindi la sua prestazione energetica.

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