l’articolo 1759 del Codice Civile affida al mediatore il compito di “comunicare” (e non garantire): alle parti le circostanze a lui” note”, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’ affare , che possono influire sulla conclusione di esso”, senza alcun obbligo di indagare per apprendere circostanze diverse da quelle conosciute.
- valutare correttamente l’immobile al fine di determinarne il corretto valore di mercato;
- chiedere al venditore di fornirgli tutti i documenti e tutte le informazioni che riguardano l’immobile che vuole vendere, ovvero la planimetria, l’atto notarile di acquisto, le visure catastali, le dotazioni e lo stato dell’immobile, tutti gli aspetti che riguardano il condominio, l’A.P.E., ecc.;
Sì, è possibile detrarre fiscalmente l’importo della mediazione pagato all’Agenzia Immobiliare nella misura del 19%, ma solo nel caso in cui la stessa sia relativa all’acquisto dell’abitazione principale e comunque per un importo annuo non superiore ai 1.000 euro. Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, sempre nel limite complessivo di 1000 euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari per quota pari alla percentuale di proprietà. Per ottenere l’ agevolazione fiscale occorre riportare in atto notarile l’importo dei compensi pagati e i dati fiscali dell’Agenzia Immobiliare.
Dal 1º luglio 2010, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, la commerciabilità dei fabbricati è subordinata anche all’attestazione, resa in atto dalla parte venditrice o con apposita relazione tecnica, di conformità dei dati urbanistici e delle planimetrie catastali depositate in catasto allo stato di fatto dell’immobile.
L’attestato di prestazione energetica -APE- è obbligatoria per i trasferimenti di proprietà di un immobile a titolo oneroso e sia per la redazione e registrazione dei contratti di locazione immobiliare presso l’Agenzia delle Entrate.
Se non viene allegato si è soggetti ad una multa che va da 3.000 a 18.000 euro.
Il venditore ha l’obbligo di consegnare all’acquirente l’APE – o comunque di mettere a disposizione anche nella fase preliminare della trattativa – affinché quest’ultimo possa conoscere la classe energetica dell’immobile e quindi la sua prestazione energetica.
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